Articolo 12.
(Consigliere diplomatico).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.